Riprendere l’attività in completa sicurezza – ecco in breve i presupposti essenziali

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” è stato sottoscritto dalle parti sociali sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e di vari ministri in attuazione di una misura contenuta nel DPCM 11 marzo 2020 che raccomanda intese – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – tra organizzazioni datoriali e sindacali. Un accordo di cui il Governo – come indicato nel testo – “favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione”. Ricordiamo che al tavolo che ha portato alla firma dell’accordo hanno partecipato, oltre al Governo, Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi e Rete Imprese Italia. Un documento che parte dalla constatazione, condivisa tra Governo e parti sociali, che la prosecuzione delle attività produttive può “avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

Riassunto del protocollo contrasto e contenimento Covid 19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020:

  • Il Datore di lavoro costituisce in azienda comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione,con la partecipazione delle rappresentanze sindacali se presenti e del RLS, o degli organismi paritetici e del RSL.
  • Utilizzare lo smart working ove possibile.
  • La pulizia deve essere giornaliera, la sanificazione periodica. Nell’eventualità di casi Covid-19 in azienda è necessaria sanificazione straordinaria.
  • Affiggere in azienda depliants informativi, in particolare su obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37.5, su consapevolezza e accettazione del fatto di dover segnalare situazioni di pericolo e non fare ingresso in azienda a conseguenza di ciò, impegno a rispettare le disposizioni dell’autorità e del datore di lavoro in azienda (distanza di sicurezza, igiene).
  • Valutare la possibilità di misurare la temperatura del personale in ingresso nel rispetto della privacy (vedi protocollo condiviso). In caso di temperatura superiore a 37.5 fornire mascherina chirurgica e vietare l’ingresso.
  • Informare il personale su necessità di dichiarare contatti con positivi o provenienza da zone a rischio. In caso di ingresso di lavoratore risultato precedentemente positivo è necessaria certificazione medica di avvenuta negativizzazione.
  • Sottostare alle disposizioni delle autorità sanitarie.
  • Se possibile evitare l’ingresso di esterni in azienda, se non possibile limitare, regolamentare e gestire l’ingresso con misure idonee indicate nel protocollo condiviso.
  • E’ obbligatorio che i presenti in azienda applichino tutte le necessarie misure di igiene personale, in particolare igiene delle mani. L’azienda mette a disposizione detergente per le mani in dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
  • Qualora le lavorazioni non si possano svolgere a distanza maggiore di un metro, è necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione eventualmente necessari.
  • I lavoratori che condividono spazi comuni devono utilizzare la mascherina chirurgica. L’accesso a spazi comuni è contingentato, l’area deve essere areata, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza e il tempo di sosta deve essere ridotto. Organizzare, pulire e sanificare spogliatoi, locali mensa, tastiere, distributori automatici, altro.
  • Vietate trasferte nazionali-internazionali, riorganizzare i reparti aziendali distanziando le postazioni, chiudere i reparti produttivi non necessari, usare il più possibile lo smart working.
  • Incentivare l’uso di mezzi privati per recarsi al lavoro.
  • Orari di entrata e uscita scaglionati, con ingresso e uscita possibilmente distinti. Ridurre al minimo gli spostamenti in azienda ed evitare assembramenti.
  • Non consentite riunioni in presenza. Se non possibile riunirsi a distanza (vidoeconferenza), ridurre al minimo i partecipanti, distanziare i presenti, pulire e areare adeguatamente i locali.
  • Non consentita formazione in presenza.
  • Se presente sintomatico in azienda, isolarlo, dotarlo di mascherina chirurgica e avvertire le autorità sanitarie.
  • Prosegue la sorveglianza sanitaria, consultarsi con il medico competente se presente. Se risulta necessaria (es. presenza di fragili o contagiati) e non ancora attiva, attivare la sorveglianza sanitaria nominando e consultando un medico competente.

Il documento indica poi che “ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.

Si indica poi che, oltre a quanto previsto dal DPCM, le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e “applicano le ulteriori misure di precauzione di sopra elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Infine qualche breve indicazione sulla sorveglianza sanitaria che “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”. Vanno privilegiate, in questo periodo, “le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia”. Si sottolinea che “la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio”.

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