Cambia l’esame di idoneità tecnica per gli addetti antincendio.

Attestato di Idoneità Antincendio

Il nuovo D.M. 2 settembre 2021 stabilisce che i lavoratori designati dal datore di lavoro a svolgere attività di addetti antincendio, nelle attività elencate nell’allegato IV sotto riportate, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.
L’accesso all’accertamento dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio avviene previa frequentazione di un corso antincendio di tipo 2-FOR o 3-FOR addetti antincendio in attività di livello 2 o di livello 3).
I corsi organizzati da Gruppo Alta Formazione Srl preparano all’accertamento tecnico presso i VVF sia dal punto di vista teorico che pratico; l’accertamento prevede, infatti, una prova scritta (questionario a risposta multipla di 15 domande che si ritiene superato con 10 corrette), una prova orale (in particolare sugli errori commessi nel questionario) e una prova pratica con spegnimento di un fuoco con estintore portatile e uso idranti o naspi.
Le nuove domande per la prova scritta dell’accertamento tecnico sono state pubblicate nei siti dei VVF, si tratta di 345 quesiti da cui verranno scelte a caso le 15 domande previste per il quiz antincendio.
Al fine di preparare i nostri allievi nella maniera migliore, abbiamo predisposto un simulatore della prova di esame antincendio così da permettere agli allievi la possibilità di ripetere più volte l’esame stesso; nel caso l’allievo volesse approfondire particolarmente alcuni argomenti, è possibile eseguire la simulazione dell’esame solamente sull’argomento specifico (Quiz per argomenti).
L’accesso al simulatore è gratuito, previa registrazione qui.
Buona preparazione, non affidarti alla fortuna!


D.M. 2 settembre 2021, allegato IV
ELENCO ATTIVITA’

• stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
• fabbriche e depositi di esplosivi;
• centrali termoelettriche;
• impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
• impianti e laboratori nucleari;
• depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
• attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
• aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
• interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
• alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
• strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
• scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
• uffici con oltre 500 persone presenti;
• locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
• edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;
• cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
• cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
• stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.