Utilizzo in sicurezza di una Piattaforma di Lavoro Elevabile

Vi racconto un episodio di inefficienza grave su questo tipo di attrezzatura inclusa nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
A febbraio, prima dell’inizio della prova pratica in un corso per addetto alla conduzione di PLE, organizzato direttamente presso un’azienda cliente, come di prassi, verificavo insieme al loro preposto la documentazione obbligatoria a corredo dell’attrezzatura. Tutto quello che serviva per garantirne formalmente l’uso era presente, compreso una recentissima idoneità all’uso dell’attrezzatura da parte di un Ente pubblico.

Purtroppo, a distanza di un paio di settimane dal controllo, con tanto di verbale di verifica, risultavano delle inefficienze gravi. Non funzionava la manopola di emergenza in quanto completamente bloccata da uno strato di ruggine; non funzionava lo sblocco dei freni; non erano leggibili sia la targhetta identificativa del mezzo e sia due adesivi importanti di avviso di pericoli grave.

Secondo Voi abbiamo potuto iniziare la prova? Cosa ha dovuto fare immediatamente il Preposto8? Il documento rilasciato è valido ai fini di legge? Chi ha l’obbligo di mantenere in efficienza le attrezzature? Lo deve fare anche immediatamente dopo una verifica andata a buon fine?

Alla prima domanda la risposta è chiaramente no, per chi conosce il TUSSL non ho potuto procedere con la prova pratica. E’ bene però specificare correttamente quali sono state a mio parere le motivazioni addotte. Per far questo indicherò in via presuntiva, gli articoli del D.Lgs 81/08 che apparivano contravvenuti, e che, sempre a parer mio, presupponevano un’ipotesi di reato nei confronti del preposto e del Datore di Lavoro (consideriamo solo questi al momento per brevità di trattazione) sulla base dei pochi elementi raccolti.

  1. Nei confronti del Datore di Lavoro9 si potrebbe fare riferimento all’Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro:
    • Comma 1. “Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza ..”. Comma 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: .. 2) siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70..;
    • b) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
  2. Nei confronti del Preposto si potrebbe fare riferimento all’Articolo 19 – Obblighi del preposto:
    • Comma 1. “In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: …… f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;”
    • b) Sanzioni per il preposto: arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

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